Art. 7.
(Capitolato generale).

      1. Il Ministro dell'interno predispone, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale di appalto contenente le modalità della gara pubblica di cui all'articolo 5, disciplinando altresì:

          a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie;

          b) i requisiti morali e professionali, ulteriori a quelli indicati dalla presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;

          c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;

          d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare ad iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse turistico e sociale, che vanno indicate in modo analitico dall'amministrazione comunale concedente;

          e) le ipotesi di revoca della concessione senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda i requisiti necessari per mantenere la concessione o l'iscrizione all'Albo, ovvero violi le condizioni previste dalla concessione;

          f) l'impegno alla osservanza degli obblighi in materia di controlli di cui agli articoli 9, 10 e 11;

          g) la composizione della commissione giudicatrice e aggiudicatrice della gara di appalto della concessione per la gestione della casa da gioco, in modo da assicurare una prevalenza di membri estranei al comune ed alla regione o alla provincia autonoma competenti per territorio.

 

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